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Il Nuovo Iper-ammortamento: le Regole della Legge di Bilancio 2026 e i Decreti Attuativi

L’art. 1 co. 427-436 della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), integrato dai DM 7.5.2026 e DM 10.6.2026, ha introdotto un nuovo iper-ammortamento per i titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti dal 1.1.2026 al 30.9.2028. La misura sostituisce i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 e si applica come maggiorazione del costo d’acquisto (anche in leasing) deducibile nel modello REDDITI. Rispetto al testo originario, il DL 38/2026 ha rimosso il vincolo di produzione dei beni nell’UE ed escluso la rilevanza dell’agevolazione ai fini del concordato preventivo biennale (CPB). I beni agevolabili, che devono essere destinati a strutture produttive situate in Italia, includono sia i beni materiali e immateriali 4.0 interconnessi (Allegati IV e V), sia gli impianti di autoproduzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, con un limite di dimensionamento per il fotovoltaico pari al 105% dei consumi medi dell’anno precedente.

L’agevolazione è calcolata su base annua e prevede tre aliquote decrescenti: il 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, il 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni, e il 50% per la quota oltre i 10 e fino a un tetto massimo di 20 milioni di euro. La procedura di accesso è interamente telematica e gestita tramite l’Area Clienti del GSE (attiva dal 12 giugno 2026). Per non perdere il diritto al beneficio, le imprese devono obbligatoriamente trasmettere tre comunicazioni: una preventiva, una di conferma (entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE, provando il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20%) e una di completamento (entro il 15.11.2028). Sono inoltre richiesti adempimenti annuali di monitoraggio da inviare entro il 20 gennaio e il 30 giugno di ogni esercizio.

La deduzione decorre dal periodo d’imposta in cui si trasmette la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione e che il GSE esprima esito positivo. Sotto il profilo probatorio, è tassativo ottenere una perizia tecnica asseverata da un professionista iscritto all’albo (ingegnere, perito o, per l’agricoltura, agronomo/perito agrario) e una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale dei conti. Il GSE effettuerà controlli documentali entro i termini di decadenza dell’accertamento fiscale: la vendita dei beni, il loro trasferimento all’estero senza idonea sostituzione o l’assenza della documentazione richiesta comporteranno la decadenza totale o parziale e il recupero dell’imposta con sanzioni e interessi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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